Richiamando i “principi fondamentali di autonomia e libertà della professione forense, nonché l’essenzialità del vincolo di esclusività nel rapporto dell’avvocato con l’ente di appartenenza”, il Consiglio di Stato “ha demolito la costruzione con la quale negli ultimi anni diversi enti locali hanno ritenuto di estendere le attività delle avvocature interne”. L’Unione nazionale Avvocati Amministrativisti interviene così sulla sentenza n. 2731 del 7 giugno 2017, con cui il Consiglio di Stato ha integralmente confermato la decisione n. 1608 del 2016 del TAR Lombardia sul tema delle cosiddette ‘avvocature uniche’ degli enti locali, in accoglimento del ricorso di un gruppo di avvocati amministrativisti lombardi contro gli atti con cui un Comune della stessa regione aveva messo a disposizione di altri Comuni convenzionati la propria avvocatura interna.

“Il Consiglio di Stato – sottolineano gli avvocati amministrativisti – ha espressamente affermato che la messa a disposizione  dei servizi  legali di un ente  locale  ad altro ente pubblico attraverso forme di convenzionamento esterno – proliferate in questi anni in tutto il Paese, come ha dimostrato il numero di soggetti intervenuti nel giudizio – sono contrarie alla legge e, segnatamente, sono ‘al di fuori dello schema legale del richiamato art. 2, comma 12 (L. n. 244/2007 n.d.r.), la cui natura eccezionale non consente interpretazioni analogiche o estensive’”.  Il giudice di appello, fa notare Una, “ ha aggiunto che l’unico modello astrattamente considerabile di Avvocatura comune a più enti presuppone modalità totalmente diverse da quelle praticate dagli enti locali: una possibile sinergia fra enti per la gestione del servizio legale impone la creazione di un nuovo soggetto, creato ‘ex nihilo’, che svolga un servizio esterno a ciascun ente, ed in via totalmente autonoma”.

“Neppure il Consiglio di Stato”, prosegue la nota, “scende però in ulteriore dettaglio, posto che la legge professionale, che la stessa sentenza richiama come riferimento imprescindibile, oggi caratterizza chiaramente il vincolo di esclusività; in particolare, non è affatto chiarito come il vincolo di esclusività possa conciliarsi con il fatto che l’avvocato dipendente dell’ipotetico ‘ufficio consortile’ renda le proprie prestazioni di volta in volta in favore di uno solo dei soggetti consorziati a tutela di interessi specifici di quest’ultimo, interessi che, come sottolinea lo stesso Consiglio di Stato, potrebbero anche essere non coincidenti con quelli degli altri enti consorziati . Inoltre, resta del tutto imprecisato l’inquadramento giuridico del legale assegnato al costituendo ‘ufficio consortile’, sotto tutti i profili, ivi compreso quello attinente alla subordinazione gerarchica”.

Si tratta di questioni “certamente di rilevante peso sotto il profilo anche deontologico –  concludono gli avvocati amministrativisti – che richiedono analisi più di dettaglio; fermo restando che al momento i meccanismi fin qui utilizzati dalle amministrazioni sono stati definitivamente giudicati contrari a una norma imperativa, con tutte le conseguenze anche per quanto attiene ai mandati conferiti”.

Milano, 13 giugno 2017

ASKANEWS