L’ANAC ha aperto sul tema degli affidamenti degli incarichi legali la consultazione on line dal 10 aprile 2017, sollecitando l’invio di contributi entro il 10 maggio 2017. Si tratta di consultazione su un “atto di regolazione” che l’autorità intende emanare ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni (“stazioni appaltanti”) sulle modalità di affidamento dei “servizi” in questione .UNAA intende fare la sua parte, inviando i propri rilievi e partecipando dunque alla consultazione. Consultazione che si apre anche in questo blog dedicato: gli iscritti alle Associazioni aderenti che vogliano esprimere le loro considerazioni al riguardo, anche al fine di fornire ogni utile apporto alla redazione delle osservazioni di UNAA, che sul delicato tema, oggetto di incertezze e di prassi spesso diverse, aveva preso una posizione ufficiale approvata nel Consiglio direttivo del 19.1.2017 (Circolare n.1/2017). I documenti sono consultabili nell’apposita sezione del nostro sito web.
Il tema degli incarichi professionali , giudiziali e stragiudiziali, da parte delle pubbliche amministrazioni riguarda tutti noi ed è fondamentale raccogliere le opinioni e le considerazioni di ciascuno, per consentire agli organi rappresentativi di UNAA di esprimere e perseguire obiettivi condivisi.
Gli interessi coinvolti in relazione alle modalità che la singola amministrazione intenda seguire per il conferimento sono diversi ed anche potenzialmente contrastanti, credo però che vada salvaguardata comunque la dignità della prestazione professionale e la congruità del compenso evitandosi tendenze di disponibilità a fornire la prestazione richiesta con offerte falsamente concorrenziali al massimo ribasso e che ciò, anzi, rappresenti un illecito professionale meritevole di sanzione.
Resto inoltre convinto che il tema della scelta dell’avvocato vada affrontato mantenendo l’attenzione all’interesse sostanziale di tutela di cui è portatrice la singola amministrazione, che costituisce il principale elemento di corretta motivazione del conferimento dell’incarico: chi sceglie è il cliente e se il cliente è pubblica amministrazione dovrà rispettare le regole del suo agire, senza per ciò doversi arrivare all’assurdo di ritenere che, poiché il cliente è pubblica amministrazione, l’incarico professionale per magia si trasformi in contratto di appalto e il cliente perda ogni possibilità di valutazione discrezionale.
Ritengo poi che le considerazioni riguardanti la tutela in giudizio attengano anche all’assistenza ed alla consulenza stragiudiziali, da prestarsi sempre nell’interesse particolare e specifico del cliente: i’osservanza dei principi trasversali della 241 e delle disposizioni particolari del singolo procedimento possono forse ritenersi non connesse a vizi deducibili in giudizio?
La documentazione pubblicata sul nostro sito stimola l’approfondimento di svariati argomenti che riguardano questa importante questione: approfittiamone per prendere posizione.