La complessa disciplina ora posta dall’articolo 84 del decreto legge 18/2020 in tema di giustizia amministrativa può essere così rapidamente riassunta.
Sintesi:
Viene introdotto un periodo di sospensione feriale eccezionale dall’8 marzo al 15 aprile compresi. In questo periodo tutti i termini sono sospesi in applicazione della disciplina di cui all’ articolo 54 co 2 e 3 del cpa.
Vengono altresì rinviate d’ufficio a data successiva tutte le udienze, camerali e pubbliche.
Fino al 15 aprile tutte le istanze cautelari vengono decise non dal Collegio, ma con i decreti monocratici di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo.
Tali decreti saranno comunque emessi nel rispetto dei termini del 55 comma 5 cpa (ovvero non prima di 20 giorni dalla notifica del ricorso e non prima di 10 giorni dal suo deposito), tranne nell’ipotesi di estrema gravità e urgenza (di cui all’articolo 56 co. 1 primo periodo).
In attesa della fissazione dell’udienza cautelare di trattazione, tali decreti continuano in ogni caso a produrre i loro effetti. L’udienza cautelare di trattazione è fissata in data successiva al 6 aprile, a meno che una delle parti non presenti almeno due giorni prima dell’udienza un’istanza di rinvio, nel qual caso l’udienza viene fissata dopo il 15 aprile.
Le udienze sia pubbliche che camerali già fissate tra il 6 e il 15 aprile potranno non essere rinviate se vi sia una richiesta congiunta in tal senso di tutte le parti costituite, da presentare almeno due giorni prima dell’udienza. In tal caso non vi sarà la discussione e la decisione interverrà sulla base degli atti, con la possibilità di presentare note udienza due giorni prima dell’udienza.
In ogni caso i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e i presidenti dei Tar possono assumere misure organizzative necessarie per rispondere alle indicazioni igienico sanitarie, ivi espressamente compresa la possibilità di rinviare tutte le udienze di merito a dopo il 30 giugno prossimo.
Per le udienze che si svolgeranno tra il 16 aprile e il 30 giugno è esclusa la possibilità della discussione.
Sarà invece possibile depositare, due giorni liberi prima sia delle udienze camerali che di quelle pubbliche, delle brevi note difensive.
Quanto ai termini “a ritroso” – previsti per il deposito di documenti, memorie e repliche (nel rito ordinario rispettivamente 40, 30 e 20 giorni prima dell’udienza di merito) – è prevista la rimessione in termini per quelli che non sia stato possibile osservare durante il periodo di sospensione feriale eccezionale. Ciò su istanza proposta (entro il medesimo termine di due giorni liberi prima delle udienze) dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note; ed è previsto quindi il rinvio dell’udienza in modo da rispettare detti termini, quali posti dall’articolo 73 cpa ma dimezzati a tal fine nel caso di rito ordinario.
Fino al 30 giugno è sospeso l’obbligo di produrre le copie cartacee.
Con riguardo alla nuova normativa l’Unione Nazionale degli avvocati amministrativisti formula le seguenti
Considerazioni:
Riguardo alla disciplina ora assunta, il giudizio è complessivamente positivo, data la necessità di dare risposte immediate nella situazione in atto.
E’ importante che non vi siano termini da dover rispettare fino al 15 aprile, che avrebbero imposto agli avvocati un’attività lavorativa potenzialmente pericolosa nell’emergenza sanitaria di questi giorni.
La sostanziale sospensione fino al 15 aprile dei giudizi amministrativi risulta del resto coordinata con la sospensione dei procedimenti amministrativi fino alla stessa data, disposta dall’art. 103 del decreto.
La disciplina appare tuttavia particolarmente complessa. E fonte di complicazione risulta, in particolare, l’introduzione di una normativa derogatoria valevole solo per le udienze tra il 6 e il 15 aprile.
Sembra poi inutile che nel testo di legge si faccia riferimento alla rimessione in termini per la produzione di memorie e documenti nel periodo di sospensione feriale, nel quale è certamente impedita la scadenza di detti termini: ma si auspica che ciò non crei problemi applicativi, posto che la rimessione in termini è prevista senza alcuna limitazione.
Si sarebbe altresì potuta prevedere la possibilità di una discussione da remoto anche nel periodo fino al 30 giugno, anziché escluderla del tutto. Ma si confida che tale possibilità venga verificata tecnicamente e concretata nel periodo immediatamente successivo.
Nella presente situazione emergenziale si ritiene infine necessaria la collaborazione in tempo reale con il Foro amministrativo per la redazione delle disposizioni attuative di coordinamento.