Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
Le attività professionali non sono sospese, ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.
Le disposizioni del decreto producono effetto dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020 e si applicano cumulativamente a quelle di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato modificato con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, consultabile in Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.