Dopo la sentenza del 6 ottobre scorso della Corte di Giustizia sul contributo unificato, l’Unione ha richiesto al Segretariato generale della Giustizia amministrativa una modifica della circolare 18.10.2011 (aggiornata nel 2014, e confermata dalla circolare 23.10.2015), per precisare che il contributo unificato non è dovuto sia quando si impugnino con motivi aggiunti provvedimenti diversi da quelli già gravati con il ricorso principale a condizione che facciano parte della stessa procedura di gara; sia quando il ricorso incidentale sia proposto contro gli stessi atti impugnati con il ricorso principale; sia quando si proponga un’azione di accertamento o di richiesta di risarcimento dei danni non formulata nel ricorso principale ma connessa anch’essa alla procedura di gara.
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