L’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti interviene sul decreto legge 168/2016, in particolare sulla disposizione che prevede l’obbligo di depositare in giudizio almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, senza indicare alcun termine per tale adempimento. Secondo gli avvocati amministrativisti “non c’è la previsione di alcuna sanzione per l’ipotesi di mancata o tardiva produzione della copia cartacea”, inoltre “l’unica condizione di procedibilità prevista dal codice del processo amministrativo è, ai sensi degli artt. 55, co. 4, e 71, co. 1 c.p.a., la produzione di un’istanza di fissazione dell’udienza di merito, e non possono dunque essere ora aggiunte per via interpretativa ulteriori condizioni extralegali”.
Non solo, Una, nella delibera votata dal Consiglio Direttivo, rileva che “una volta che il ricorso sia stato incardinato con il deposito telematico, l’assenza della copia cartacea non può avere effetti sull’obbligo di decidere sull’istanza cautelare e sul ricorso: la violazione di un precetto neppure sanzionato dalla legge non può comportare il blocco dell’esercizio della funzione giurisdizionale”. Infine, la sanzione non prevista dal legislatore “non può essere introdotta dal Giudice e fatta consistere nel mancato esercizio dei propri compiti istituzionali”. Ecco perché l’Unione esprime “la più viva contrarietà alla posizione ora espressa sul punto in sede giurisprudenziale”.
Sulla norma in questione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche debba essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi (con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico) sono infatti intervenute due ordinanze del Consiglio di Stato. Ordinanze con cui è stato ribadito l’obbligo di deposito almeno di una prima copia cartacea di tali atti (‘copia d’obbligo’), non essendo esclusa la possibilità del deposito di una o più copie ulteriori (‘copie di cortesia’giuridicamente non obbligatorie), e con cui sì è affermato che “il deposito della copia cartacea d’obbligo da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni a ritroso dall’udienza camerale, con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso sia fissata l’udienza.
In base ai “principi del diritto comunitario – conclude l’Una – l’attivazione di iniziative di informatizzazione è soggetta alle norme in materia di accesso alla giustizia e al diritto a un equo procedimento ai sensi dell’art. 8 CEDU e non può comportare una restrizione sproporzionata del diritto di accesso del ricorrente alla giustizia”.

Milano, 14 marzo 2017

odg copie cartacee 9.3.2017

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